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31 ottobre 2023

Normativa RAEE per ecommerce: cos’è e quali sono le regole

Alex Baldarelli

Scritto daAlex Baldarelli

Tempo stimato per la lettura8 minuti

Negli ultimi anni, fortunatamente, l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti della salvaguardia dell’ambiente è aumentata considerevolmente. I governi, al contempo, hanno emanato diversi provvedimenti volti a regolamentare il riciclo dei rifiuti e ridurre il più possibile l’impatto delle attività economiche sul Pianeta.

Tra queste, per chi è titolare di un ecommerce che vende prodotti elettrici ed elettronici, è fondamentale conoscere la normativa RAEE, le regole che la compongono e soprattutto cosa comporta la mancata osservazione. Scopriamo in quest’articolo che cosa lega questa normativa agli store online e quali obblighi deve rispettare chi vende questa tipologia di prodotti sul web.

RAEE: definizione e differenza tra RAEE domestici e professionali
La sigla RAEE sta per “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”. Elettrodomestici, dispositivi informatici e di telefonia, apparecchi di illuminazione… tutti i rifiuti derivanti da questa tipologia di prodotti non sono biodegradabili e quindi sono considerati altamente tossici per l’ambiente. Al contempo però, da questi oggetti si possono ricavare diversi metalli, come il ferro, il piombo, il rame e in alcuni casi anche l’argento e l’oro, che possono essere riciclati e poi riutilizzati.

I RAEE possono essere classificati in domestici e professionali, a seconda della specifica provenienza e destinazione d’uso.
  • RAEE domestici: rifiuti che provengono da ambienti domestici o che per caratteristiche e quantità sono assimilabili ad apparecchiature prodotte da un nucleo domestico;
  • RAEE professionali: rifiuti prodotti in ambito industriale o che per caratteristiche e quantità sono assimilabili a un impiego professionale. Tra questi si distinguono anche i i RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2010) e i nuovi RAEE (prodotti immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 2010).
Per le apparecchiature professionali, il produttore paga solo un contributo nel momento in cui le ritira e provvede allo smaltimento, mentre per la vendita non è necessario pagare alcun contributo in fase di immissione sul mercato.
Per i rifiuti professionali storici, a carico del produttore c’è un costo solo se ritira un rifiuto storico in cambio di uno nuovo; per i rifiuti nuovi, invece, il produttore paga sempre un contributo per lo smaltimento.

Normativa RAEE: excursus storico
Nel 2002, l’Unione Europea ha emanato una vera e propria normativa RAEE, perfezionata nel 2012 con la Direttiva n.19, per adeguarla ai progressi tecnologici. Con questa, l’UE è riuscita a regolamentare il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con indicazioni sia per ridurre la produzione dei rifiuti, sia per promuoverne le forme di riciclo, responsabilizzando tutti gli addetti ai lavori che intervengono nel lifecycle di questi prodotti, dal produttore al consumatore. L’Italia ha recepito la direttiva nel 2005 e successivamente nel 2014.

Nel 2010, in particolare, è stato emanato un decreto con il quale si coinvolgono nello smaltimento dei rifiuti anche i venditori online, con modalità semplificate per la reimmissione di questi rifiuti nel sistema produttivo.

Nel 2018 sono state emanate altre due direttive, che riformano la cosiddetta Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Queste due normative interessano gli ecommerce, in quanto prevede alcuni vincoli per i venditori, in materia di imballaggi e smaltimento rifiuti. In particolare, nel 2018 è la normativa Open Scope a cambiare la definizione di RAEE e soprattutto i raggruppamenti specifici in cui includere i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di semplificare quali fossero da destinare alla raccolta differenziata. Fino a quel momento, infatti, risultava complicato “classificare” alcune tipologie di rifiuti, che rischiavano di finire nella raccolta “mista”.

Ma quali sono gli obblighi relativi allo smaltimento dei RAEE e soprattutto quali fanno capo ai titolari di ecommerce? Scopriamolo!

RAEE e gli obblighi per gli ecommerce
Le diverse normative emanate hanno sancito degli obblighi che coinvolgono anche i titolari di negozi online, a partire dalla Direttiva del 2012, recepita in Italia dal D.L. n. 49 del 2014. Il mancato rispetto di queste regole comporta la nullità del contratto di vendita (il consumatore può richiedere la restituzione della somma pagata) e sono previste sanzioni pecuniarie per il proprietario degli store online.

Uno di questi vincoli è quello del ritiro gratuito 1:1. Nella fattispecie, se il cliente di uno store online - durante l’acquisto di un’apparecchiatura elettrica o elettronica – richiede il ritiro del proprio RAEE domestico, lo store è obbligato a ritirarlo, fermo restando tre condizioni:
  • il prodotto acquistato sia a tutti gli effetti equivalente, ossia appartenente alla stessa classe merceologica;
  • il RAEE da smaltire sia integro;
  • il RAEE non sia contaminato da altri rifiuti.
Se non sussistono tutte questi requisiti, l’ecommerce può rifiutare il ritiro. Il ritiro può avvenire contestualmente alla consegna del nuovo oppure in un secondo momento.

I titolari di ecommerce possono gestire in autonomia i RAEE oppure avvalersi di consorzi / ditte specializzate per il raccolta e il trasporto dei RAEE in un deposito o in un luogo di raggruppamento. Se optano per la gestione autonoma, devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3 bis) e devono ottenere l’accreditamento presso il Centro di Coordinamento (CDC) RAEE, monitorando le consegne dei RAEE nei Centri di Raccolta e rispettando sempre le quantità previste dalla normativa RAEE.

L’acquirente deve, in ogni caso, essere mandatoriamente informato sull’opzione ritiro, già in fase di aggiunta del prodotto nel carrello. Non solo, nelle Condizioni generali di vendita deve essere presente una sezione specifica per i RAEE, così come nel footer dell’ecommerce deve essere inserito un link all’informativa RAEE.



RAEE e raggruppamenti: la normativa Open Scope
Per la corretta definizione ai raggruppamenti, i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono stati spesso oggetto di discussione.

In primis, per capire quando un prodotto diventerà RAEE è possibile fare riferimento al simbolo del “cassonetto con le ruote barrato” (il marchio RAEE) che sta a indicare che tali apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti urbani, ma in apposite strutture. Se non è presente sul prodotto, si deve controllare sul libretto di istruzioni, sul foglio di garanzia o sull’imballaggio. Inoltre, basta porsi una semplice domanda: il dispositivo richiede la corrente elettrica per funzionare? Allora è un’AEE e quindi diventerà RAEE. Ciò che crea spesso dei dubbi sono però i raggruppamenti, perché gli stessi RAEE prevedono delle categorie distinte: gli smartphone e i TV, ad esempio, non devono essere smaltiti con lavatrici e forni elettrici.

Prima dell’agosto 2018, quando è stata emanata la normativa Open Scope, tra i RAEE rientravano quindi elettrodomestici, televisori, radio, telefoni, forni e tutti i dispositivi elettrici ed elettronici guasti o a fine vita.

L’Open Scope, invece, stabilì 6 diverse categorie con criteri legati alla dimensione dei prodotti:
  • apparecchiature per lo scambio di temperatura (es. frigoriferi e condizionatori);
  • monitor e apparecchiature dotate di schermo di superficie superiore a 100 centimetri quadri;
  • apparecchiature per l’illuminazione;
  • apparecchiature di grandi dimensioni con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm (es. grandi elettrodomestici, grandi dispositivi per la riproduzione di suoni o immagini, grandi apparecchiature musicali, grandi dispositivi medici, grandi lampadari, grandi strumenti elettrici ed elettronici di vario genere);
  • apparecchiature di piccole dimensioni con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm (es. apparecchiature di consumo, piccoli elettrodomestici, piccoli dispositivi per la riproduzione di suoni o immagini, piccole apparecchiature musicali, dispositivi medici di piccole dimensioni, piccoli lampadari, piccoli strumenti elettrici ed elettronici di vario genere);
  • piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni con nessuna dimensione esterna.
Con l’Open Scope, inoltre, secondo il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), la responsabilità dei rifiuti non è vincolata solo al produttore, ma anche a chi vende o importa per primo nel mercato europeo determinati prodotti e tra questi anche i RAEE. Inoltre per semplificare lo smaltimento degli imballaggi è richiesto che su questi siano riportate informazioni sulla composizione.

Quest’anno, con il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 i raggruppamenti visti sopra vengono modificati. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile ed è entrato in vigore il 5 maggio. Vediamo cosa cambia rispetto all’Open Scope.

Normativa RAEE 2023: le categorie dei rifiuti
Rispetto all’Open Scope del 2018, con il Decreto del 2023 i raggruppamenti passano da sei a cinque categorie, specificate nell’allegato della normativa.
  • apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi: non solo frigoriferi, condizionatori e deumidificatori, appartengono a questa categoria anche asciugatrici, pompe di calore e radiatori a olio;
  • altri grandi bianchi, come lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche e vari apparecchi di cottura;
  • TV e monitor, ma anche laptop e notebook: tutte le apparecchiature con superficie superiore a 100 centimetri quadri;
  • IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro: apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, macchine per cucire, stampanti, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, sveglie e orologi, videocamere, videoregistratori, telefoni, PC, giocattoli elettrici ed elettronici, ma anche stufe elettriche, pannelli fotovoltaici ecc.
  • Sorgenti luminose, come tubi fluorescenti; lampade fluorescenti; lampade a scarica e LED.
Restano esclusi, invece, armi e munizioni, lampade a incandescenza, mezzi di trasporto di persone o merci, dispositivi medici potenzialmente infetti e qualsiasi parte di apparecchiature non citate nella normativa, così come tutte le apparecchiature destinate all’invio nello spazio.

Ora che sai come gestire i rifiuti dei tuoi prodotti elettrici ed elettronici, stai attento ai diversi raggruppamenti e garantisci sempre il diritto al ritiro gratuito al consumatore, per non cadere in spiacevoli sanzioni.
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